Certificazioni telematiche di malattia, corretta
compilazione ricetta SSN
Con il decreto legislativo 165 del 2001, il DPCM del 26 manzo 2008, i decreti ministeriali 26 febbraio 2010 e 18 aprile 2012 sono regolamentate le certificazioni telematiche di malattia e l'obbligo a trasmettere i certificati all'INPS.
Tale obbligo riguarda sia i medici dipendenti del SSN (quindi facenti capo alle varie Aziende sanitarie pubbliche), sia i medici con rapporto convenzionale (inclusa la specialistica ambulatoriale), sia i medici liberi professionisti, sia i medici operanti nelle strutture private e private accreditate.
Ogni medico che emette una prognosi è tenuto all’invio telematico del certificato di malattia, a prescindere dal setting assistenziale in cui opera. Poiché negli ultimi mesi sono sempre più numerose le segnalazioni riguardanti il mancato adempimento di tali obblighi da parte delle categorie professionali mediche diverse dai Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione di tutti gli iscritti sugli obblighi previsti dalla normativa sopra richiamata.
Si ricorda che la certificazione è un obbligo deontologico, così come recita l’art. 24 del Codice vigente: “Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati”.