MEDICINE COMPLEMENTARI

I requisiti richiesti per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia, con conseguente inserimento nell’apposito elenco.

Con l'Accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 7 febbraio 2013, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono stati emanati i criteri per la formazione sulle medicine complementari dei medici e degli odontoiatri che esercitano l’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia a tutela della salute dei cittadini ed a garanzia del corretto esercizio della Professione.

L'Agopuntura, la Fitoterapia e l'Omeopatia sono pertanto ufficialmente considerate come sistemi di diagnosi, di cura e prevenzione che affiancano la medicina ufficiale, avendo come scopo comune la promozione e la tutela della salute, la cura e la riabilitazione. Le stesse discipline costituiscono atto sanitario e sono oggetto di attività riservata perché di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico chirurgo, dell'odontoiatra, del medico veterinario e del farmacista, ciascuno per le rispettive competenze.

L'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Benevento ha recepito il predetto Accordo che stabilisce, tra l’altro, l'istituzione di appositi elenchi dei professionisti esercenti l'Agopuntura, la Fitoterapia e l'Omeopatia distinti per disciplina, e di una specifica Commissione formata da esperti nelle diverse discipline per la valutazione dei titoli necessari all’iscrizione in detti elenchi.

I Medici e gli Odontoiatri che praticano Agopuntura, Fitoterapia ed Omeopatia e che rispondono ai requisiti di formazione previsti dall’Accordo Stato-Regioni sancito il 7 Febbraio 2013, potranno quindi chiedere l'iscrizione negli appositi registri istituiti presso l'Ordine, che sarà subordinata al rispetto di quanto previsto nell’apposito Regolamento, a verifica dei requisiti da parte della predetta Commissione valutativa istituita dal Consiglio Direttivo.

Requisiti di formazione previsti dall’Accordo Stato-Regioni sancito il 7 Febbraio 2013

L'art.4 dell'Accordo Stato-Regioni stabilisce i criteri individuati per il percorso formativo dei professionisti esercenti le Medicine Complementari per l'ammissione negli elenchi durante la fase a regime, ovvero a partire dal 7 febbraio 2016.

Ai fini dell'iscrizione negli elenchi istituiti presso l’Ordine, il percorso formativo deve essere effettuato presso soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione.

Il percorso formativo in agopuntura, fitoterapia, omeopatia deve corrispondere ai seguenti requisiti:

  1. durata di almeno 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica, di cui almeno il 50% di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto della disciplina in oggetto. A tale monte orario vanno sommati lo studio individuale e la formazione guidata.
  2. master universitari, ovvero corsi di formazione triennali.
  3. è fatto obbligo di frequenza minima all'80% delle lezioni sia teoriche che pratiche.
  4. il percorso formativo accreditato prevede il superamento di un esame teorico-pratico al termine di ciascuno degli anni di corso previsti, nonché la discussione finale di una tesi.
  5. al termine del percorso formativo, verrà rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione un attestato in conformità ai requisiti richiesti, che consentirà l'iscrizione del professionista agli elenchi degli esperti delle singole discipline.
  6. gli insegnamenti di tipo generale, non riferiti specificamente alla disciplina in oggetto, non dovranno superare il 20% del monte ore complessivo di formazione teorica.
  7. la Formazione a distanza (FAD) eventualmente inserita nella programmazione didattica non dovrà superare il 30% delle ore di formazione teorica e dovrà essere realizzata in conformità alla normativa vigente.

Sarà obbligo e cura dei singoli professionisti che faranno richiesta di iscrizione ai registri produrre la documentazione necessaria, la quale dovrà evidenziare il monte ore di insegnamento dei singoli corsi, in modo da soddisfare i requisiti indicati.

Nel caso che la documentazione in loro possesso non presentasse alcun riferimento al numero di ore di insegnamento teorico-pratico, dovranno fare richiesta agli enti, presso i quali hanno seguito il percorso formativo, di una dichiarazione aggiuntiva relativa al programma didattico seguito.

Le domande di iscrizione dovranno essere compilate come da modello allegato ed accompagnate dalla documentazione necessaria.

Procedura relativa all'iscrizione negli appositi registri istituiti presso l'Ordine

Per l’inserimento negli appositi elenchi dei professionisti esercenti l'Agopuntura, la Fitoterapia e l'Omeopatia esistente presso l’Albo professionale di quest’Ordine i Medici devono:

  1. essere in possesso dei requisiti precedentemente menzionati ed elencati dall’art.4 dell'Accordo Stato-Regioni 7 febbraio 2013 - alle lettere a, b, c, d, e, f, g - scaricare la domanda di e munirsi di marca da bollo da € 16,00;
  2. compilare la domanda in stampatello (in maniera chiara e leggibile), indicando tutti i dati richiesti e apponendo la marca da bollo di euro 16,00;
  3. l’interessato/a deve presentarsi munito di documento di identità, ovvero allegarne copia qualora produca l’istanza per il tramite di terzi o la trasmetta per le vie postali (per quest’ultimo caso, è opportuno provvedere a mezzo raccomandata a/r. Diversamente, gli uffici non risponderanno di eventuali disguidi);

Avvertenze:

  • Si informa che i dati forniti verranno trasmessi alla FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri) per la relativa competenza.
  • Il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 T.U. – DPR 445/2000)

Si precisa che l’inserimento negli appositi elenchi dei professionisti esercenti l'Agopuntura, la Fitoterapia e l'Omeopatia, ha decorrenza dalla data della delibera del Consiglio Direttivo dell’Ordine (NON già dalla presentazione della domanda)

 

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