Si ricorda che entro il 15 gennaio di ogni anno, i medici competenti, che hanno terminato di acquisire i crediti ECM per il triennio , della quale il 70% in ambito la medicina del lavoro, devono autocertificare l’assolvimento dell’obbligo formativo.

CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Secondo quanto previsto dal D.lgs n.81/08 all’art. 38, comma 3, per poter continuare ad esercitare l’attività di medico competete occorre che i sanitari, iscritti nell’elenco nazionale dei medici competenti, abbiano maturato in 3 anni 150 crediti, di cui almeno il 70% (105) nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” e che, come stabilito dall’art. 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009, gli stessi, a conferma del possesso di tale requisito, provvedano a trasmettere all’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione la certificazione o l’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti.

La certificazione o autocertificazione attestante l’avvenuto conseguimento dei 150 crediti previsti dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Ministero della salute: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (con riferimento al triennio 2017-2019, a partire dal 1 gennaio 2020 e fino al 15 gennaio 2021).

Con Circolare 1° giugno 2017, Prot. 17041, il Ministero della Salute, in risposta a numerosi quesiti giunti sul tema, ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina concernente i medici iscritti all’elenco nazionale dei medici competenti (Cfr. art. 38, D legislativo n. 81 del 2008).

Circa la scadenza del programma triennale di educazione continua in medicina (ECM), il Ministero ricorda che l’interessato ha l’obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l’invio di apposita autocertificazione da trasmettere all’ ufficio competente (con modalità e tempistiche sopra riportate).

Spiega poi la Circolare che, nel corso del triennio formativo ECM, il Ministero della salute effettuerà controlli a campione relativamente alla conformità della formazione ECM acquisita, nel rispetto della normativa relativa ai Medici Competenti, laddove, a fine triennio, i controlli saranno sistematici su tutti gli iscritti all’elenco.

Particolarmente utile la parte della Circolare dedicata al tema dell’aggiornamento della posizione ECM da parte del medico competente. Si evidenzia infatti che, anche se l’obbligo formativo standard per il triennio formativo è fissato a 150 crediti ECM, riduzioni, esenzioni, esoneri, possono ridurre quantitativamente il numero di crediti formativi necessari per il soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio. Si specifica inoltre che la percentuale del 70% dei crediti ECM da acquisire nel triennio di riferimento non va calcolata sull’obbligo formativo standard di 150 crediti ma rispetto all’obbligo formativo individuale del professionista per il triennio.

Il sistema informativo del Co.Ge.A.P.S. calcola automaticamente il soddisfacimento del 70% dei crediti acquisiti nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”, quando il professionista ha acquisito tra tutte le partecipazioni riconducibili al triennio formativo di riferimento, almeno il 70% dei crediti ECM nella disciplina ECM “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

L’ultimo tema affrontato nella Circolare in commento riguarda le cancellazioni e le reinscrizioni.

Per coloro i quali saranno cancellati dall’elenco per non aver assolto agli obblighi formativi in uno specifico triennio, è possibile la reinscrizione nel successivo triennio, solo al raggiungimento del 70% dell’obbligo formativo individuale nell’area della medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. Specifica infine al Circolare che la volontà di essere reinscritti, avendo esercitato una azione formativa per il triennio, successivo deve essere comunicata al Ministero della Salute.

Certificazione per il Medico Competente

Il medico competente oltre a ricevere la certificazione standard ECM valida per tutti i medici se nel triennio consegue l’obbligo formativo individuale, riceve anche la Certificazione come Medico Competente se:

  1. soddisfa l’obbligo formativo individuale ECM del triennio
  2. acquisisce almeno il 70& dell’obbligo formativo triennale in ” medicina del lavoro e sicurezza del lavoro”

Ricerca Medico Competente