Certificazioni telematiche di malattia, corretta
compilazione ricetta SSN

Con il decreto legislativo 165 del 2001, il DPCM del 26 manzo 2008, i decreti ministeriali 26 febbraio 2010 e 18 aprile 2012 sono regolamentate le certificazioni telematiche di malattia e l'obbligo a trasmettere i certificati all'INPS.

Tale obbligo riguarda sia i medici dipendenti del SSN (quindi facenti capo alle varie Aziende sanitarie pubbliche), sia i medici con rapporto convenzionale (inclusa la specialistica ambulatoriale), sia i medici liberi professionisti, sia i medici operanti nelle strutture private e private accreditate.

Ogni medico che emette una prognosi è tenuto all’invio telematico del certificato di malattia, a prescindere dal setting assistenziale in cui opera. Poiché negli ultimi mesi sono sempre più numerose le segnalazioni riguardanti il mancato adempimento di tali obblighi da parte delle categorie professionali mediche diverse dai Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione di tutti gli iscritti sugli obblighi previsti dalla normativa sopra richiamata.

Si ricorda che la certificazione è un obbligo deontologico, così come recita l’art. 24 del Codice vigente: “Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati”.

Riferimenti legislativi

L’art. 7 del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito con
modificazioni con Legge n. 221/2012,
“Trasmissione telematica delle certificazioni di
malattia nel settore pubblico”, indica le categorie
di dipendenti pubblici escluse dall’applicazione
della normativa sulla trasmissione telematica
delle certificazioni di malattia.


L’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, introdotto
dall’art. 69 del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, a tal fine
stabilisce che “1.Nell'ipotesi di assenza per
malattia protratta per un periodo superiore a dieci
giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di
malattia nell'anno solare l'assenza viene
giustificata solo mediante certificazione medica
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da
un medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale. I controlli sulla validità delle suddette
certificazioni restano in capo alle singole
amministrazioni pubbliche interessate.2. In tutti i
casi di assenza per malattia la certificazione
medica è inviata per via telematica, direttamente
dal medico o dalla struttura sanitaria che la
rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, secondo le modalità stabilite per la
trasmissione telematica dei certificati medici nel
settore privato dalla normativa vigente […]. Il
medico o la struttura sanitaria invia
telematicamente la medesima certificazione
all’indirizzo di posta elettronica personale del
lavoratore qualora il medesimo ne faccia
richiesta fornendo un valido indirizzo”.

E ancora, “4. L'inosservanza degli obblighi di
trasmissione per via telematica della
certificazione medica concernente assenze di
lavoratori per malattia di cui al comma 2
costituisce illecito disciplinare e, in caso di
reiterazione, comporta l'applicazione della
sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in
rapporto convenzionale con le aziende sanitarie
locali, della decadenza dalla convenzione, in
modo inderogabile dai contratti o accordi
collettivi”.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha
chiarito che “il nuovo regime di trasmissione
telematica dei certificati riguarda i medici e gli
odontoiatri dipendenti del SSN, i medici
convenzionati con il SSN (specialisti, MMG e
pediatri di libera scelta), nonché i medici e gli
odontoiatri liberi professionisti” (rif. Circolare n. 2
del 28/09/2010 del Dip. Fun. Pub.).
Con successiva circolare il Dipartimento ha fornito
indicazioni relativamente alle sanzioni previste
per l’inosservanza degli obblighi di trasmissione
per via telematica dei certificati chiarendo che:
“affinché si configuri un’ipotesi di illecito
disciplinare devono ricorrere sia l’elemento
oggettivo dell’inosservanza dello obbligo di
trasmissione per via telematica sia l’elemento
soggettivo del dolo o della colpa. Quest’ultimo, in
particolare, è escluso nei casi di
malfunzionamento del sistema generale, guasti o
malfunzionamenti del sistema utilizzato dal
medico, situazioni che debbono essere
considerate dalle aziende sanitarie e dalle altre
strutture interessate ai dini dell’esercizio
dell’azione disciplinare” (rif. Circolare n. 1 del
23/02/2011).

Corretta compilazione ricetta SSN

Il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021 rimarca l’obbligo di indicare chiaramente su tutte le prescrizioni il quesito diagnostico e, per le prestazioni in primo accesso, la classe di priorità. Nelle prescrizioni deve essere chiaro se trattasi di prestazione in primo accesso o prestazione successiva (come i controlli). Lo stesso PNGLA stabilisce che i controlli devono essere prescritti dal professionista che ha preso in carico il paziente senza che questi sia rimandato al MMG/PLS per la prescrizione e a tal fine le Aziende devono prevedere idonee modalità per consentire la prenotazione da parte del medico specialista della struttura.

Disciplinare tecnico della ricetta SSN e SASN allegato al DM 17 marzo 2008.