Gentile Collega, in considerazione del fatto che il 31 dicembre di quest’anno si arriverà alla scadenza del triennio formativo ECM 2023-2025, ti ricordiamo alcune importanti informazioni in materia di obblighi ECM, che ti invitiamo a tener presenti per organizzare la tua attività formativa.
Con l’approvazione del Decreto Milleproroghe 2025, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha introdotto importanti aggiornamenti per i professionisti della salute soggetti all’obbligo di formazione continua in medicina (ECM). Tra le principali novità, spicca l’estensione dei termini per il recupero dei crediti formativi e l’allargamento del periodo di riferimento ai trienni formativi precedenti. In questo approfondimento scoprirai tutte le modifiche, le scadenze aggiornate e le implicazioni pratiche.
Nuova scadenza ECM 2025: più tempo per mettersi in regola
La modifica più rilevante riguarda la proroga della scadenza per il recupero dei crediti ECM relativi al triennio 2020-2022, che viene posticipata al 31 dicembre 2025. Si tratta di una proroga significativa, che concede due anni supplementari rispetto alla scadenza inizialmente prevista (31 dicembre 2023).
Questa decisione rappresenta una grande opportunità per tutti i professionisti sanitari che non sono riusciti a completare l’obbligo formativo entro i termini previsti, evitando così sanzioni disciplinari e limitazioni all’esercizio della professione.
Estensione ai trienni 2014-2016 e 2017-2019
Oltre al triennio 2020-2022, il nuovo provvedimento include anche i trienni 2014-2016 e 2017-2019 tra quelli per cui è possibile recuperare i crediti mancanti. Questo significa che chi non ha soddisfatto pienamente il proprio fabbisogno formativo ECM in uno o più di questi periodi potrà regolarizzare la propria posizione entro il 31 dicembre 2025.
Inoltre, è previsto un ulteriore termine: sarà possibile utilizzare i crediti compensativi fino al 31 dicembre 2028 per colmare eventuali debiti formativi accumulati dal 2014 al 2025, ma solo se si è accumulato un surplus di crediti in altri trienni. Questa possibilità è infatti riservata ai cosiddetti professionisti virtuosi, che hanno ottenuto crediti in eccesso rispetto al minimo previsto dalla normativa.
Cronistoria delle proroghe ECM dal 2018 al 2025
Negli ultimi anni, le scadenze ECM hanno subito diverse modifiche, spesso legate a contesti straordinari come l’emergenza sanitaria da Covid-19. Ecco una panoramica cronologica:
- 2018 – Proroga del recupero dei crediti per i trienni 2014-2016 (fino al 31 dicembre 2018) e 2017-2019 (fino al 31 dicembre 2020).
- 2020 – Ulteriore proroga per il triennio 2017-2019, posticipata al 31 dicembre 2021 a causa della pandemia.
- 2023 – Il termine per il triennio 2020-2022 viene fissato al 31 dicembre 2023.
- 2025 – Con il Decreto Milleproroghe, la scadenza per il triennio 2020-2022 è spostata al 31 dicembre 2025, con possibilità di utilizzare crediti compensativi fino al 2028 per il periodo 2014-2025.
Regolarità ECM e assicurazione professionale
Riteniamo utile ricordare che la Legge 233/2021 di attuazione del PNRR prevede che, a decorrere dalla conclusione del triennio formativo 2023-2025 (quindi dal 1 gennaio 2026), l'efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi sarà condizionata all'assolvimento, in misura non inferiore al 70%, dell'obbligo formativo individuale ECM dell'ultimo triennio utile.
Crediti ECM in materia di Radioprotezione
Per il triennio formativo 2023-2025, l’obbligo di aggiornamento in materia di Radioprotezione è il seguente:
- per i medici specialisti in fisica medica e per tutti gli specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività radiologica complementare, i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 15% dei crediti complessivi del triennio;
- per gli altri specialisti, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi del triennio.
Tali percentuali sono riferite all’obbligo formativo individuale.
Gli eventi formativi in materia di Radioprotezione devono essere accreditati dai provider nell’obiettivo formativo specifico ricompreso nel n. 27 “Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione”.
é attivo il Corso FAd gratuito promosso da quest'Ordine Professionale al link : https://www.saepe.it/corso/aggiornamento-materia-radioprotezione
Fino al 31 agosto 2025* è attivo il corso FAD gratuito “La radioprotezione”, promosso dalla FNOMCeO, che dà diritto a 7 crediti ECM. Per maggiori informazioni: https://portale.fnomceo.it/la-radioprotezione/
Crediti per autoformazione
I crediti ECM per autoformazione sono una parte del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) che permette ai professionisti sanitari di acquisire crediti formativi attraverso lo studio autonomo di materiali scientifici e professionali. Questo strumento consente ai professionisti di aggiornarsi in modo flessibile e personalizzato.
L'autoformazione ECM è un'attività di apprendimento individuale, che consente di ottenere crediti senza dover partecipare a corsi o eventi formativi strutturati. Essa comprende attività come:
- La lettura di articoli scientifici, libri e linee guida
- La consultazione di banche dati e materiale di aggiornamento professionale
Secondo le disposizioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), i crediti ECM ottenibili tramite autoformazione non possono superare il 20% del fabbisogno formativo triennale. Ad esempio, se il totale richiesto nel triennio è di 120 crediti, massimo 24 crediti possono derivare da autoformazione.
Per ottenere i crediti ECM tramite autoformazione, è necessario:
- Registrare e documentare l’attività: bisogna tenere traccia di cosa si è studiato, includendo autore, titolo, data di lettura e breve riassunto.
- Autodichiarare i crediti: nel portale del Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie); i professionisti devono inserire le attività svolte per ottenere il riconoscimento dei crediti.
Gestione profilo personale ECM: obbligo formativo - esoneri - esenzioni - autoformazione
Attraverso l’area riservata del sito www.cogeaps.it (accessibile tramite SPID) è possibile prendere visione del proprio obbligo formativo individuale e gestire tutte le operazioni riguardanti il proprio status ECM: esenzioni, esoneri, crediti esteri, autoformazione etc.
Esonero ECM per i pensionati
A seguito della Delibera CNFC del 14/12/2021, è stata implementata sul portale Co.Ge.A.P.S. la riduzione dell'obbligo ECM professionale per "Pensionamento". La Delibera prevede che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosca in modo automatico l’esenzione per i pensionati che esercitano saltuariamente la professione.
Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM.
Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.
Come specificato dalla Delibera CNFC del 04/02/2021, per ''professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l 'attività professionale" si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.
Pertanto, l’assenza di uno dei due requisiti comporta il decadimento del diritto a fruire dell’esenzione, che va comunicato, accedendo con SPID, attraverso l’area riservata del sito www.cogeaps.it (accessibile tramite SPID), nella sezione dedicata all’esenzione per pensionamento.
In alternativa è possibile compilare il Modulo rinuncia esenzione ECM e trasmetterlo all'Ordine tramite PEC o e-mail.
Offerta formativa FAD della FNOMCeO
Si ricorda che sul sito https://portale.fnomceo.it/corsi-fad è possibile accedere con SPID a un’ampia offerta di corsi FAD gratuiti, promossi dalla FNOMCeO.
N.B. Tutti i crediti relativi ai corsi in modalità FAD vengono caricati automaticamente dal provider dopo circa 90gg dalla scadenza del periodo di accreditamento (es. se il corso è disponibile fino al 31/08/2025 i crediti verranno caricati a novembre/dicembre 2025), pertanto, anche i corsi completati fino a dicembre 2025 saranno visualizzabili sul sito COGEAPS non prima nella primavera dell’anno 2026.
La segreteria dell’Ordine rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.
Conclusione: cogliere l’opportunità della proroga ECM 2025
Il nuovo scenario normativo ECM 2025 offre un’opportunità preziosa per tutti i professionisti sanitari che vogliono recuperare i crediti formativi non acquisiti negli anni passati. Tuttavia, si tratta di una proroga straordinaria: è essenziale pianificare con anticipo le attività formative necessarie per rispettare le nuove scadenze.
Non attendere oltre: verifica il tuo fabbisogno formativo sul portale Co.Ge.A.P.S., consulta il tuo dossier formativo e inizia ora a colmare i debiti ECM per tutelare la tua carriera professionale.
Domande & Risposte
Quando scade il termine per il recupero ECM 2020-2022?
La nuova scadenza per il recupero dei crediti ECM del triennio 2020-2022 è fissata al 31 dicembre 2025.
È possibile recuperare crediti ECM dei trienni precedenti?
Sì, grazie al Decreto Milleproroghe 2025 è possibile recuperare i crediti ECM anche per i trienni 2014-2016 e 2017-2019.
Come si recuperano i crediti ECM mancanti?
Le modalità saranno definite dalla CNFC tramite provvedimenti ufficiali. È consigliato monitorare i canali istituzionali.
Modalità di recupero dei crediti ECM
Le modalità operative per il recupero dei crediti ECM sono definite da un apposito provvedimento della CNFC, che stabilisce criteri, i limiti e le modalità di utilizzo dei corsi formativi, dei crediti compensativi e delle eventuali esenzioni
SCARICA I PROVVEDIEMNTI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (CNFC)
- Delibera "crediti compensativi" (download documento)
- Recupero obbligo formativo 2020/2022 (download documento)
- Crediti compensativi (download documento)
- Bonus (download documento)
- pdf Comunicazione 64 FNOMCeO(218 KB)
SI RICORDA CHE È SEMPRE POSSIBILE CONSULTARE IL MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO: pdfManuale sulla formazione continua professionista sanitario (452 KB)