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Si ricorda che l’art. 54 del Codice di Deontologia Medica prevede che il Medico ” è tenuto a far conoscere il suo onorario preventivamente al cittadino”, ragion per cui non fare il preventivo equivale a infrazione deontologica. Inoltre la Legge n. 27 del 24/03/2012ÂÂ ( modificata dalla Legge n. 124 del 217) , ha dato forza legale a questo principio, per cui non è solo un precetto deontologico, ma un obbligo di Legge. A tal proposito l’ Ordine dei Medici richiama i propri iscritti, in particolar modo i medici legali e Odontoiatri, all’obbligo di sottoporre al cliente ( o al suo legale) il preventivo di spesa all’atto dell’accettazione dell’incarico, avendo cura di raccogliere la formale accettazione del preventivo stesso.
La mancata e ingiustificata sottoposizione del preventivo, oltre a costituire una infrazione sanzionabile disciplinarmente, esporrà il Medico o Odontoiatra al rischio di non ottenere il parere di congruità per la riscossione del Suo onorario, da parte delle commissioni di Albo costituite presso quest’ Ordine Professionale.
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