Normativa di riferimento


Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”, , nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
(comma sostituito dall’art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall’art. 29 del d.lgs. n. 97 del 2016)

 


 

 

 L’Ufficio Amministrativo provvede ai pagamenti delle fatture entro i termini di legge ai sensi dell’art 4 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 https://www.codiceappalti.it/dlgs_231_2002/art__4__termini_di_pagamento/5927)

 

  • Tempo medio annuale massimo 30 giorni (ricezione della fattura e l’emissione del relativo mandato);
  • Tempo medio trimestrale massimo 30giorni (ricezione della fattura e l’emissione del relativo mandato);